Art. 15
In vigore dal 12 mar 1965
Nel caso in cui gli assegnatari si siano costituiti in cooperativa, l'istituto di credito o l'ente autorizzato per legge a stipulare mutui per la costruzione di case economiche e popolari provvede alla stipulazione di contratti provvisori di mutuo individuale; detti mutui sono garantiti dalla quota, pro indiviso dell'area di pertinenza del singolo mutuatario.
Ultimata la costruzione ed erogato il saldo del mutuo, i mutuatari devono provvedere alla divisione della proprietà ed alla attribuzione delle quote dell'immobile costruito.
Compiute tali operazioni, si procede alla stipula del contratto definitivo di mutuo individuale e all'iscrizione dell'ipoteca sull'alloggio cui il mutuo stesso si riferisce.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-11-05;1614#art-15