Art. 11
In vigore dal 12 mar 1965
Gli istituti di credito o gli enti autorizzati per legge a stipulare mutui per la costruzione di case economiche e popolari, sulla scorta della documentazione presentata dagli interessati e dagli Istituti autonomi per le case popolari e dell'eventuale certificato storico trentennale, ove occorra, procedono agli accertamenti necessari per la costituzione della garanzia ipotecaria.
Dell'esito delle istruttorie gli istituti di credito o gli enti predetti danno comunicazione alla Gestione case per lavoratori.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-11-05;1614#art-11