Art. 6

In vigore dal 12 mar 1965
Nel caso previsto dalla lettera e) del punto 2) dell'articolo precedente, la cooperativa può essere formata soltanto dai lavoratori che risultino utilmente compresi nella graduatoria. Il socio decaduto o rinunziatario può essere sostituito soltanto con altro lavoratore che risulti assegnatario di mutuo. Nell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 77 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471, sono, in ogni caso, fatti salvi i diritti derivanti dalla posizione in graduatoria degli altri aspiranti al mutuo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-11-05;1614#art-6

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