Art. 4
In vigore dal 12 mar 1965
La Commissione provinciale, nei termini e con le modalità prescritte dall'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471, rende nota la graduatoria definitiva.
L'Ufficio del lavoro competente provvede contemporaneamente, mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a comunicarne l'esito ai singoli lavoratori che risultino utilmente compresi nella graduatoria e ad inviare all'Istituto di credito o all'Ente prescelto fra quelli di cui all', l'elenco degli assegnatari che abbiano richiesto di stipulare con lo stesso il contratto di mutuo.
L'Ufficio del lavoro rende nota altresì all'Istituto autonomo per le case popolari competente la scelta dell'istituto di credito o dell'ente fatta dal lavoratore utilmente compreso nella graduatoria.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-11-05;1614#art-4