Art. 1
In vigore dal 12 mar 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione INA-Casa e l'istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori;
Sentito il Comitato centrale per il programma decennale di costruzione di case per lavoratori;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta congiunta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e del Ministro per i lavori pubblici;
Decreta:
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I lavoratori in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 56 delle norme di attuazione della legge 14 febbraio 1963, n. 60, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471, che intendano costruire od acquistare un alloggio ad uso di abitazione oppure provvedere al miglioramento o al risanamento dell'alloggio di loro proprietà mediante la concessione di un prestito a norma degli della legge 14 febbraio 1963, n. 60, devono presentare domanda di prenotazione del prestito nei termini e con la osservanza delle prescrizioni previste dagli appositi bandi, di cui all'art. 54 del decreto presidenziale sopra richiamato.
Nei predetti bandi debbono essere indicati gli istituti di credito designati con decreto del Ministro per il tesoro ai sensi dell'ultimo comma dell' della legge 14 febbraio 1963, n. 60, nonché gli altri enti autorizzati per legge a stipulare mutui per la costruzione di case economiche e popolari. Nella domanda di prenotazione il lavoratore deve indicare l'istituto di credito o l'ente prescelto.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-11-05;1614#art-1