Art. 7
In vigore dal 12 mar 1965
Il lavoratore utilmente compreso nella graduatoria per l'assegnazione del mutuo destinato all'acquisto dell'alloggio deve provvedere, nel termine di 120 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al secondo comma dell', ai seguenti adempimenti:
1) far pervenire al competente Istituto autonomo per le case popolari:
a) la planimetria dell'alloggio da acquistare, nel rapporto 1: 100;
b) la descrizione dell'alloggio, con particolare riferimento alle caratteristiche di cui all' del presente decreto, con l'indicazione della relativa ubicazione;
c) la dichiarazione dell'assegnatario del mutuo sul valore dell'alloggio;
2) far pervenire all'istituto di credito o all'ente autorizzato per legge a stipulare mutui per la costruzione di case economiche e popolari:
a) la planimetria dell'alloggio, nel rapporto 1: 100;
b) Il certificato di attualità catastale
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-11-05;1614#art-7