Art. 12
In vigore dal 12 mar 1965
Espletate con esito positivo le istruttorie, di cui ai precedenti articoli, la Gestione case per lavoratori, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, autorizza la concessione del mutuo fissandone l'ammontare e ne dà comunicazione all'istituto di credito o all'ente autorizzato per legge a stipulare mutui per la costruzione di case economiche e popolari, per provvedere alla stipulazione del relativo contratto e alle conseguenti formalità.
L'istituto di credito o l'ente predetto risponde nei confronti della Gestione case per lavoratori della regolarità della istruttoria legale e degli atti stipulati.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-11-05;1614#art-12