Art. 14

In vigore dal 12 mar 1965
Il periodo di ammortamento dei prestiti ha inizio dal 1 gennaio o dal 1 luglio immediatamente successivo alla data di perfezionamento del contratto definitivo, o di consegna di somma a saldo. L'ammortamento dei prestiti avviene in anni venti mediante la corresponsione, da parte del mutuatario, di rate semestrali costanti posticipate corrispondenti alla quota annua di ammortamento del 6,50% del capitale mutuato. Nel caso di prestito concesso per la costruzione di alloggio, ovvero per il miglioramento ed il risanamento dell'alloggio, è posto a carico del mutuatario il pagamento degli interessi semplici nella misura dell'1,50% sulle somme erogate sia in conto sia a saldo del mutuo dalle date di erogazione alla data di inizio dell'ammortamento. Detti interessi sono corrisposti dal mutuatario posticipatamente alle date di ogni erogazione successiva alla prima; non è consentita la capitalizzazione di detti interessi al fine di imputare le somme relative in conto mutuo. L'erogazione della somma concessa a prestito viene effettuata dall'istituto di credito o dall'ente autorizzato per legge a stipulare mutui per la costruzione di case economiche e popolari col sistema dei versamenti rateali, durante il corso dei lavori, in base a stati di avanzamento debitamente controllati entro 15 giorni dalla data di presentazione all'istituto di credito o all'ente predetto di detti stati di avanzamento.
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