Art. 9
In vigore dal 12 mar 1965
Qualora l'assegnatario del prestito, prima della scadenza dei termini previsti agli del presente decreto, abbia fatto pervenire all'istituto autonomo per le case popolari e, per conoscenza, all'istituto di credito o all'ente autorizzato per legge a stipulare inutili per la costruzione di case economiche e popolari, a mezzo di lettera raccomandata, una comunicazione che giustifichi il ritardo nella presentazione di tutta o parte della documentazione prescritta dagli articoli sopra richiamati, l'istituto autonomo per le case popolari, vagliati i motivi, fissa un ulteriore termine improrogabile per la presentazione o il completamento della documentazione stessa, dandone comunicazione all'istituto di credito o all'ente sopraindicato.
Trascorsi inutilmente i termini previsti dagli del presente decreto senza che sia stata avanzata richiesta di proroga ovvero l'ulteriore termine fissato ai sensi del precedente comma, l'assegnatario inadempiente decade dal diritto all'assegnazione del prestito.
L'Istituto autonomo per le case popolari rende nota alla Gestione case per lavoratori l'avvenuta decadenza dell'assegnatario dalla concessione del mutuo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-11-05;1614#art-9