Art. 10

In vigore dal 12 mar 1965
Gli Istituti autonomi per le case popolari, in base alla documentazione presentata dagli assegnatari dei mutui, procedono all'esame di loro competenza della documentazione stessa in attuazione delle prescrizioni contenute nell' della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e nel decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471. L'esito di tale esame con l'indicazione, in caso positivo, del valore attribuito all'alloggio dall'Istituto stesso, è comunicato all'istituto di credito prescelto dal lavoratore o all'ente autorizzato per legge a stipulare mutui per la costruzione di case economiche e popolari agli effetti di quanto disposto dal successivo . Analoga valutazione delle opere da effettuare e conseguente comunicazione all'istituto di credito o all'ente sopraindicato per gli effetti di cui all' dovranno essere fatte dall'Istituto autonomo per le case popolari nel caso che il mutuatario intenda procedere al miglioramento o al risanamento dell'alloggio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-11-05;1614#art-10

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