Art. 13

In vigore dal 12 mar 1965
I prestiti sono garantiti da ipoteca di primo grado da iscriversi a favore degli istituti di credito o degli enti autorizzati per legge a stipulare mutui per la costruzione di case economiche e popolari. In caso di mutuo concesso per acquisto o miglioramento dell'alloggio, l'ipoteca viene iscritta sull'alloggio medesimo, e nel caso di mutuo per la costruzione, la iscrizione dell'ipoteca viene eseguita sull'area estendendosi alla costruzione, a norma dell'art. 2811 del Codice civile. L'istituto di credito o l'ente predetto cura inoltre che sia trascritto il divieto di alienazione di cui allo del presente decreto.
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