Art. 6

In vigore dal 7 dic 1963
La retribuzione mensile viene stabilita dal Ministero degli affari esteri, di concerto col Ministero del tesoro, in base ai criteri fissati nell' della legge 26 ottobre 1962, n. 1594.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-09-19;1513#art-6

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