Art. 11
In vigore dal 7 dic 1963
Ai membri delle Commissioni di cui sopra compete un gettone di presenza per ogni seduta, in base alle disposizioni vigenti, a carico dei fondi di cui alla legge 26 ottobre 1962, n. 1594.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 settembre 1963
SEGNI
LEONI - PICCIONI - COLOMBO SULLO - TRABUCCHI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1963
Atti del Governo, registro n. 176, foglio n. 2. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-09-19;1513#art-11