Art. 11

In vigore dal 7 dic 1963
Ai membri delle Commissioni di cui sopra compete un gettone di presenza per ogni seduta, in base alle disposizioni vigenti, a carico dei fondi di cui alla legge 26 ottobre 1962, n. 1594. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 settembre 1963 SEGNI LEONI - PICCIONI - COLOMBO SULLO - TRABUCCHI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1963 Atti del Governo, registro n. 176, foglio n. 2. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-09-19;1513#art-11

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