Art. 8
In vigore dal 7 dic 1963
La Commissione di cui all' decide circa le ricerche, gli studi, i piani e le progettazioni relativi ai Paesi in via di sviluppo coi quali siano in vigore accordi di cooperazione economica o tecnica, da affidare a società, enti e privati italiani, e circa la consistenza del contributo ministeriale ad essi, in misura non superiore ai due terzi del costo preventivato ed approvato da tale Commissione con apposito verbale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-09-19;1513#art-8