Art. 4
In vigore dal 7 dic 1963
Nei confronti degli impiegati tecnici assunti il Ministero degli affari esteri deve provvedere:
1) ad iscriverli alle assicurazioni sociali obbligatorie nel Paese di destinazione;
2) ad iscriverli nell'assicurazione obbligatoria italiana per la invalidità e la vecchiaia e nell'assicurazione per la tubercolosi, qualora dette forme assicurative non siano previste nel Paese di destinazione;
3) ad iscrivere nell'assicurazione obbligatoria italiana contro le malattie i familiari a carico degli impiegati rimasti in Patria.
La iscrizione alle forme assicurative di cui ai precedenti numeri 2) e 3) verrà effettuata mediante apposite convenzioni da stipularsi con i competenti Istituti italiani di assicurazioni sociali.
Qualora nel Paese di destinazione non vi sia una sufficiente tutela antinfortunistica, il Ministero degli affari esteri deve stipulare, in aggiunta alle assicurazioni sociali di cui ai precedenti numeri 1), 2) e 3), a suo intero carico e imputando la spesa ai fondi di cui alla legge 26 ottobre 1962, n. 1594, per ogni persona così assunta, una polizza di assicurazione sulla vita e contro i rischi di invalidità permanente totale o parziale, presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni, per il valore capitale minimo di lire 8.000.000 e massimo di lire 40.000.000 da pagarsi, in caso di morte, al coniuge ed ai figli, in base alle norme della successione legittima.
L'impiegato senza coniuge nè figli all'atto della firma del contratto d'impiego può indicare per iscritto il beneficiario ed i beneficiari di tale polizza.
A tale fine verrà concordata con l'Istituto nazionale delle assicurazioni l'adozione di una polizza tipo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-09-19;1513#art-4