Art. 2
In vigore dal 7 dic 1963
Il personale da assumere ai sensi dell'articolo precedente deve:
1) essere cittadino italiano, col godimento dei diritti politici;
2) essere fornito della qualifica professionale corrispondente alla caratteristica tecnica dell'impiego ed avere effettivamente esercitato, in modo soddisfacente, funzioni analoghe per almeno tre anni in Italia o all'estero;
3) essere di sana e robusta costituzione fisica;
4) aver sostenuto, con esito positivo, un esame da parte di apposita Commissione che richiederà dal candidato anche la conoscenza di almeno una delle lingue d'uso corrente nel Paese di destinazione.
La Commissione esaminatrice di cui al precedente comma è composta di cinque membri e viene nominata ogni anno con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici e per il commercio con l'estero.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-09-19;1513#art-2