Art. 1

In vigore dal 7 dic 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' della legge 26 ottobre 1962, n. 1594, sulla collaborazione tecnica bilaterale con i Paesi in via di sviluppo; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per i lavori pubblici e per il commercio con l'estero; Decreta: . Il personale tecnico di cui all' della legge 26 ottobre 1962, n. 1594, è assunto dal Ministero degli affari esteri a contratto di diritto privato e con le modalità di cui all'art. 15, primo comma, della legge 30 giugno 1956, n. 775, nonché in conformità delle disposizioni degli articoli seguenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-09-19;1513#art-1

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