Art. 3

In vigore dal 7 dic 1963
Il contratto d'impiego ha una durata minima di un mese e massima di un anno e può essere rinnovato alla scadenza per non oltre due periodi, previo giudizio della Commissione di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-09-19;1513#art-3

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