Art. 7

In vigore dal 7 dic 1963
Per l'attuazione dell' della legge 26 ottobre 1962, n. 1594, il Ministro per gli affari esteri, con suo decreto, nomina ogni due anni una Commissione composta da: il Sottosegretario di Stato agli affari esteri, che la presiede; un rappresentante della Direzione generale affari economici del Ministero degli affari esteri; un rappresentante della Direzione generale per le relazioni culturali con l'estero del Ministero degli affari esteri; un rappresentante del Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato; un rappresentante del Ministero del tesoro, Direzione generale del tesoro; un rappresentante per ciascuno dei Ministeri della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste, dell'industria e commercio, del commercio con l'estero e delle partecipazioni statali; tre rappresentanti delle categorie economiche interessate; un funzionario del Ministero degli affari esteri con funzioni di segretario della Commissione. Per ciascun componente della Commissione 6 nominato un supplente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-09-19;1513#art-7

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