Art. 5

In vigore dal 7 dic 1963
A chi è assunto in base alla legge citata ed al presente decreto, competono, oltre alla retribuzione lorda mensile stipulata nel contratto d'impiego ed alla tredicesima mensilità (o quota parte di essa): a) le ferie, in misura non inferiore a due giornate per ogni mese di servizio o frazione di mese superiore a quindici giorni e un premio di fine lavoro proporzionato alla durata del rapporto; b) il rimborso delle spese di viaggio dal suo domicilio in Italia al Paese di destinazione e del viaggio di ritorno in Italia allo scadere del contratto. Per tale rimborso si calcola il prezzo del viaggio più breve in treno, piroscafo od aereo. Coloro i quali sono assunti, se muniti di laurea o di diploma superiore equipollente, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio in 1ª classe; gli altri al rimborso delle spese di viaggio in 2ª classe e, per gli aerei, in classe turistica od economica. Per coloro che viaggiano in aereo in seguito ad autorizzazione del Ministero degli affari esteri è ammesso, oltre il rimborso del costo del biglietto stesso, una eccedenza bagagli di non oltre 10 kg. ed il trasporto via mare e via terra di altri 70 kg. di bagaglio. Per i viaggi via mare o via terra il bagaglio ammesso a rimborso non deve eccedere i 100 kg.; c) il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno, nel solo caso di contratto d'impiego per un anno, a favore del coniuge e dei figli minorenni, alle condizioni di cui alla precedente lettera b); salvo per quanto concerne l'eccedenza bagaglio sugli aerei che non compete per i figli; d) un'indennità di equipaggiamento, in caso di contratto per sei mesi od oltre, di lire 100.000 nette per i Paesi d'Europa e del bacino del Mediterraneo di lire 200.000 nette per gli altri Paesi. Per i contratti inferiori ai sei mesi il Ministero degli affari esteri ha facoltà di corrispondere le predette indennità, ridotte però del 50%.
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