Art. 10
In vigore dal 7 dic 1963
La Commissione di cui all' non può approvare contributi per ogni esercizio finanziario ai fini di cui all' della legge 26 ottobre 1962, n. 1594, in misura superiore al 30% dello stanziamento globale previsto da tale legge per ogni singolo esercizio finanziario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-09-19;1513#art-10