RegolamentoCapo II

Art. 19

Manutenzione

In vigore dal 1 dic 1963
19.1 Il manutentore deve avere a sua esclusiva disposizione i dispositivi indicati dall' e deve provvedere alla manovre di emergenza. 19.2 Nel caso di emergenza la manovra a mano dell'argano può essere fatta anche dal personale di custodia istruito per questo scopo. 19.3 Il manutentore deve provvedere, periodicamente, secondo le esigenze dell'impianto: a) a verificare il regolare funzionamento del dispositivi meccanici ed elettrici e, particolarmente, il regolare funzionamento delle porte dei piani e delle serrature; b) a verificare lo stato di conservazione delle funi e delle catene; c) alle operazioni normali di pulizia e di lubrificazione delle parti. 19.4 Il manutentore deve pure provvedere, almeno una volta ogni sei mesi, negli ascensori di categoria A, B ed E e, almeno una volta all'anno, nei montacarichi di categoria C e D: a) a verificare l'integrità e l'efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza; b) a verificare minutamente le funi, le catene e i loro attacchi; c) a verificare l'isolamento dell'impianto elettrico e la efficienza del collegamenti con la terra; d) ad annotare i risultati di questi verifiche sul libretto prescritto dalla legge. 19.5 Il manutentore deve pure promuovere tempestivamente la riparazione o la sostituzione delle parti rotte o logorate, e a verificarne l'avvenuta esecuzione. 19.6 Il proprietario deve provvedere prontamente a detta riparazione o sostituzione, mediante personale esperto. 19.7 Nel caso che il manutentore rilevi un pericolo in atto, deve sospendere immediatamente il servizio dell'elevatore, fino a quando l'impianto non sia stato riparato, e deve, altresì, informare il proprietario e l'Organo di ispezione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-29;1497#art-r-19

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Manutenzione (Art. 19 Approvazione del regolamento per gli ascensori ed i montacarichi in servizio privato.) — Testo vigente | Portale Normativo