Regolamento›Capo II
Art. 15
Applicazione delle lastre di vetro di sicurezza
In vigore dal 1 dic 1963
15.1 Le lastre di vetro di sicurezza, salvo le lastre di vetro retinato, devono essere segnate con marchio indelebile.
15.2 Nelle porte dei piani, nella cabina e nelle porte della cabina, le lastre di vetro di sicurezza devono essere intelaiate completamente.
15.3 Nelle protezioni del vano di corsa, le lastre di vetro di sicurezza devono essere intelaiate completamente, salvo le lastre di vetro temperato le quali possono essere fissate su almeno tre lati per mezzo di supporti, di zanche, o simili.
15.4 Nelle porte dei piani, nelle pareti e nelle porte della cabina, costituite prevalentemente da lastre di vetro di sicurezza, devono essere applicate protezioni per impedire la caduta di persone nel vano di corsa nel caso di rottura delle lastre. In ogni caso deve essere applicata almeno una fascia di protezione di materiale resistente, di altezza non minore di 0,15 m. dal piano di calpestio, e una sbarra di protezione ad altezza di circa 0,9 m. dal piano di calpestio.
15.5 Nelle porte dei piani e nelle porte della cabina le cerniere, le maniglie, le serrature e gli altri dispositivi non devono essere applicati alla lastra di vetro di sicurezza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-29;1497#art-r-15