RegolamentoCapo II

Art. 17

Collaudo

In vigore dal 1 dic 1963
Le operazioni pertinenti alle prove di collaudo di cui all' della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, dirette ad accertare se l'impianto risponde alle presenti norme, debbono essere eseguite dalla ditta che ha installato o modificato l'impianto, secondo quanto disposto dall'ingegnere dell'Organo di ispezione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-29;1497#art-r-17

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