Regolamento›Capo II
Art. 17
17 / 88Collaudo
In vigore dal 1 dic 1963
Le operazioni pertinenti alle prove di collaudo di cui all' della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, dirette ad accertare se l'impianto risponde alle presenti norme, debbono essere eseguite dalla ditta che ha installato o modificato l'impianto, secondo quanto disposto dall'ingegnere dell'Organo di ispezione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-29;1497#art-r-17