Regolamento›Capo II
Art. 18
Ispezione
In vigore dal 1 dic 1963
Le operazioni di ispezione periodica e straordinaria, dirette ad accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell'impianto sono in condizioni di efficienza, e se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente o sono in condizione di funzionare regolarmente e se è stato ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti ispezioni, devono essere eseguite dal manutentore, secondo quanto ordinato dall'ingegnere dell'Organo di ispezione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-29;1497#art-r-18