RegolamentoCapo III

Art. 22

Extracorsa della cabina

In vigore dal 1 dic 1963
22.1 Sotto il piano servito più basso deve esservi un'extra corsa sufficiente per permettere alla cabina di fermarsi, dopo l'intervento dell'interruttore di extracorsa, o per azione del freno, oppure per azione di ammortizzatori collocati sotto la cabina. 22.2 Sopra il piano servito più alto deve esservi un'extracorsa sufficiente per permettere alla cabina di fermarsi, dopo l'intervento dell'interruttore di extracorsa, o per azione del freno, oppure per azione di ammortizzatori collocati sotto il contrappeso. 22.3 Negli impianti con catene di appoggio l'extracorsa non è richiesta.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-29;1497#art-r-22

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Extracorsa della cabina (Art. 22 Approvazione del regolamento per gli ascensori ed i montacarichi in servizio privato.) — Testo vigente | Portale Normativo