Regolamento›Capo III
Art. 24
Accesso e porte dei piani
In vigore dal 1 dic 1963
24.1 L'altezza libera degli accessi dei piani deve essere non minore di 1,9 m.
Negli ascensori di categoria B e nei montacarichi di categoria C, dove condizioni particolari lo impongano, l'altezza degli accessi può essere ridotta fino a 1,8 m, purchè l'architrave dell'accesso sia provvisto di guarnizione elastica.
24.2 Gli accessi devono essere provvisti di robuste porte estese per tutta l'apertura dell'accesso, apribili verso l'esterno, o scorrevoli lungo la parete del vano di corsa.
24.3 Le porte devono essere costruite e installate in modo da assicurare il funzionamento regolare delle serrature e dei loro contatti.
24.4 Le porte devono essere di metallo, o avere una intelaiatura metallica, o essere di materiale plastico indeformabile, o di legno a struttura composta con spessore non minore di 40 mm.
24.5 La porta deve essere in grado di sostenere una spinta costante di 25 Kg., normale alla parete della porta, applicata in qualsiasi posizione o senso, senza presentare deformazione permanente.
24.6 La porta chiusa, sollecitata con la spinta indicata, non deve presentare freccia elastica maggiore di 15 mm.
24.7 La porta a battente, aperta, vincolata su un vertice libero è sollecitata con una spinta costante di 25 Kg. sull'altro vertice libero, non deve presentare freccia elastica maggiore di 25 mm.
24.8 Le porte possono essere costituite da robusti telai con reti, griglie o traforati metallici, aventi aperture che non permettano il passaggio di una sfera del diametro di 12 mm. I fili delle reti devono avere sezione non minore di 2,5 mm²; la lamiera dei traforati deve avere spessore non minore di 1,2 mm.
Le porte possono anche essere costituite da lastre di vetro di sicurezza rispondenti alle prescrizioni degli .
24.9 Le porte scorrevoli verticali o le rispettive partite, che si chiudono verso il basso, devono essere provviste di una guarnizione elastica che possa cedere per circa 15 mm., applicata sull'intera battuta.
24.10 La distanza orizzontale tra la parete delle porte dei piani e la parete della porta della cabina, in posizione completamente chiusa, deve essere non maggiore di 0,12 m.
Se le porte dei piani e della cabina sono scorrevoli la distanza deve essere misurata fra il bordo anteriore di qualsiasi porta e la parete dell'altra porta.
Se le porte dei piani e della cabina sono scorrevoli ed accoppiate, la distanza deve essere misurata tra i bordi anteriori delle porte.
Sono ammesse rientranze nella parete delle porte, con profondità non maggiore di 30 mm., purchè la superficie complessiva sia non maggiore di 0,1 m² per ciascuna partita.
24.11 Ogni piano servito deve avere almeno una porta per uscire dalla cabina senza impiegare chiavi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-29;1497#art-r-24