Regolamento›Capo III
Art. 29
Accessi e porte delle cabine
In vigore dal 1 dic 1963
29.1 Le cabine non devono avere più di due accessi oltre le eventuali uscite di emergenza.
29.2 L'altezza libera degli accessi deve essere non minore di 1,9 m. Negli ascensori di categoria B e nei montacarichi di categoria C, dove condizioni particolari lo impongano, l'altezza degli accessi può essere ridotta fino a 1,8 m., purchè l'architrave dell'accesso sia provvisto di guarnizione elastica.
29.3 Negli ascensori di categoria A e B gli accessi della cabina devono essere provvisti di robuste porte, estese per tutta l'apertura dell'accesso, apribili verso l'interno, o scorrevoli, salvo quanto indicato nei commi seguenti.
29.4 Negli ascensori di categoria A aventi velocità di esercizio non maggiori di 0,85 m/s, con esclusione degli ascensori per case di abitazione e degli ascensori montalettighe, la porta della cabina non è richiesta purchè:
a) la cabina abbia un solo accesso;
b) la parete del vano di corsa o le porte dei piani lavanti l'accesso della cabina costituiscano una parete continua, liscia e resistente, come lamiera inossidabile o verniciata e le sporgenze inevitabili non siano maggiori di 5 mm e siano raccordate verso il basso con smussi non maggiori di 30° rispetto alla verticale. Per la manovra delle porte dei piani sono ammesse nicchie raccordate verso l'alto con smusso non maggiore di 30° rispetto alla verticale;
c) le porte dei piani, sollecitate con la spinta indicata nell', abbiano frecce elastiche non maggiori di 1/3 di quelle indicate nell';
d) la distanza orizzontale tra la soglia e i fianchi dello accesso della cabina e la parete del vano di corsa sia non minore di 5 mm e non maggiore di 15 mm;
e) la distanza orizzontale tra l'architrave dell'accesso, della cabina e la parete del vano di corsa sia non minore di 70 mm e non maggiore di 100 mm.
29.5 Negli ascensori di categoria B, aventi velocità di esercizio non maggiore di 0,5 m/s, le porte della cabina non sono richieste, anche se la cabina ha due accessi, purchè le pareti del vano di corsa e le porte dei piani davanti agli accessi della cabina costituiscano una parete continua, senza sporgenze interne pericolose, con distanza orizzontale dalla soglia e dai fianchi degli accessi della cabina non maggiore di 30 mm. quando le porte dei piani sono a battente o scorrevoli orizzontali, e non maggiore di 50 mm quando le porte dei piani sono scorrevoli verticali. Per la manovra delle porte dei piani sono ammesse nicchie. Le pareti del vano di corsa davanti agli accessi della cabina possono essere costituite da robusti telai con reti, grigie, o traforati metallici come quelli richiesti per le porte dei piani.
29.6 Negli ascensori di categoria B, aventi la velocità di esercizio oltre 0,5 m/s e fino a 0,85 m/s, le porte della cabina non sono richieste, anche se la cabina ha due accessi, purchè:
a) le porte, dei piani chiuse siano a filo della parete del vano di corsa;
b) le pareti del vano di corsa e le porte dei piani davanti agli accessi della cabina costituiscano una parete continua, liscia e resistente, e le sporgenze inevitabili siano non maggiori di 5 mm. e siano raccordate verso il basso con smusso non maggiore di 30° rispetto alla verticale, con distanza orizzontale dalla soglia e dai fianchi degli accessi della cabina non maggiore di 30 mm quando le porte dei piani sono a battente o scorrevoli orizzontali, e non maggiore di 30 mm quando le porte dei piani sono scorrevoli verticali.
Per la manovra delle porte dei piani sono ammesse nicchie, raccordate verso l'alto con smusso non maggiore di 30° rispetto alla verticale.
29.7 Nei montacarichi di categoria C le porte della cabina non sono richieste.
29.8 Negli ascensori di categoria B e nei montacarichi di categoria C aventi cabina senza porte, usati per trasportare carrelli o altri carichi che possono spostarsi durante il movimento della cabina, devono essere applicati dispositivi per impedire lo spostamento accidentale del carico.
29.9 Le porte della cabina possono essere costituite da robusti telai con reti, griglie e traforati metallici, come quelli richiesti per le porte dei piani.
Negli ascensori di categoria A e B le porte della cabina possono anche essere costituite da lastre di vetro di sicurezza rispondenti alle prescrizioni degli .
29.10. Le porte scorrevoli verticali, o le rispettive partite, che si chiudono verso il basso, devono essere provviste di una guarnizione elastica che possa cedere per circa 15 millimetri, applicata sull'intera battuta.
29.11 Le eventuali uscite di emergenza nelle pareti della cabina devono essere provviste di porta, apribile verso lo interno, con chiave speciale; le eventuali uscite di emergenza nel tetto della cabina devono essere provviste di botola, apribile verso l'alto, dall'esterno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-29;1497#art-r-29