RegolamentoCapo III

Art. 33

Paracadute del contrappeso

In vigore dal 1 dic 1963
33.1 Se il contrappeso si muove sopra un locale accessibile, e non sia possibile disporre sotto il contrappeso un robusto pilastro appoggiato direttamente sul terreno, il contrappeso deve essere provvisto di paracadute idonea a fermarlo in discesa nel caso di rottura di tutte le funi o catene portanti; oppure, per i contrappesi sostenuti con tre o più funi o catene portanti calcolate con coefficiente di sicurezza non minore di 16, il paracadute deve agire, nel caso di eccesso di velocità, entro i limiti indicati nell'. 33.2 Negli impianti aventi velocità di esercizio maggiore di 0,85 m/s il paracadute deve fermare il contrappeso progressivamente. 33.3 L'azione del paracadute deve causare la fermata del macchinario.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-29;1497#art-r-33

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