Regolamento›Capo III
Art. 30
Contatti delle porte delle cabine
In vigore dal 1 dic 1963
30.1 Le porte della cabina, come pure le porte e le botole di emergenza, devono essere provviste di contatti di sicurezza, simili a quelli delle serrature delle porte dei piani, per impedire il movimento della cabina se la porte e le botole non sono chiuse.
30.2 Le porte a battente si considerano chiuse quando la distanza tra il battente e la battuta non è maggiore di 40 mm.
Le porte scorrevoli si considerano chiuse quando la luce libera tra le partite, o tra il bordo anteriore della porta e lo stipite, non è maggiore di 25 mm.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-29;1497#art-r-30