Regolamento›Capo III
Art. 26
Serrature delle porte dei piani
In vigore dal 1 dic 1963
26.1 Le porte dei piani devono essere provvisto di serratura meccanica allo scopo di impedirne l'apertura finché la cabina non sia ferma, o non stia fermandosi, entro la distanza di 0,16 m. dal piano.
26.2 Il catenaccio della serratura deve essere mantenuto chiuso per azione della gravità, o di molla di compressione, o di entrambe.
26.3 La serratura deve essere integrata da un contatto di sicurezza allo scopo di impedire il movimento della cabina se la porta dei piano non sia stata prima chiusa e bloccata.
26.4 È ammesso che la cabina possa muoversi con porta del piano e porta della cabina aperte, per livellare, entro la distanza di 0,16 m. dal piano e con velocità di livellamento non maggiore di 0,3 m/s.
26.5 I contatti di sicurezza devono essere con ponte asportabile, o con distacco obbligato.
26.6 In condizioni normali gli elementi di contatto che, con porte aperte siano accessibili al "dito di prova" non devono essere in tensione, oppure, se in tensione, questa deve essere non maggiore di 25 V con corrente alternata o di 50 V con corrente continua o raddrizzata.
26.7 I contatti di sicurezza con distacco obbligato non permanente, che con porte aperte siano accessibili, non devono poter essere chiusi con oggetti comuni.
26.8 L'azione dei contatti di sicurezza deve impedire il movimento della cabina quando le porte dei piano non siano chiuse e bloccate, anche se si producono uno o più contatti a terra accidentali. Se i contatti di sicurezza sono bipolari devono interrompere i due rami del circuito di manovra dei contattori del motore di sollevamento e del freno; se i contatti di sicurezza sono unipolari devono interrompere un ramo del circuito di manovra dei contattori del motore di sollevamento e del freno, e l'altro ramo deve essere collegato a terra.
26.9 Le serrature devono essere disposte e protette in modo da impedire manomissioni dall'esterno del vano di corsa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-29;1497#art-r-26