Regolamento›Capo III
Art. 21
Protezioni davanti agli accessi della cabina
In vigore dal 1 dic 1963
21.1 Negli ascensori di categoria A e B le pareti o le protezioni del vano di corsa davanti agli accessi della cabina devono essere estese per tutta la corsa e avere larghezza non minore di quella degli accessi.
21.2 La distanza orizzontale tra le pareti o le protezioni e la porta della cabina, in posizione completamente chiusa, deve essere non maggiore di 0,15 m. Se la porta è scorrevole la distanza deve essere misurata tra le pareti o le protezioni e il bordo anteriore della porta.
21.3 Negli ascensori aventi cabina con un solo accesso, provvisto di porta, con serratura simile a quelle delle porte dei piani, non è richiesta la parete o la protezione davanti all'accesso della cabina oltre l'altezza di 3,5 m, dal piano di calpestio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-29;1497#art-r-21