Regolamento›Capo III
Art. 20
Protezioni del vano di corsa
In vigore dal 1 dic 1963
20.1 La parete o la protezione del vano di corsa sotto le soglie degli accessi dei piani deve essere verticale, liscia, a filo della soglia, per altezza non minore di 0,16 m.
20.2 I passaggi esterni al vano di corsa, nelle posizioni dove la distanza dagli organi mobili dell'impianto è minore di 0,7 m, devono essere segregati con robuste pareti o protezioni di materiale incombustibile.
20.3 Le pareti o le protezioni devono avere altezza non minore di 1,7 m. dal piano di calpestio, o dal ciglio dei graditi, se la distanza dagli organi mobili è maggiore o uguale a 0,3 m; di 3,5 m. se la distanza dagli organi mobili è minore di 0,3 m.
20.4 Le protezioni possono essere costituite da robusti telai con reti, griglie o traforati metallici aventi aperture che non permettano il passaggio di una sfera del diametro di 25 mm, se la distanza dagli organi mobili è maggiore o uguale a 0,3 m, e di una sfera del diametro di 12 mm., se la distanza dagli organi mobili è minore di 0,3 m. I fili delle reti devono avere sezione non minore di 2,5 mm²; la lamiera dei traforati deve avere spessore non minore di 1,2 mm.
Le protezioni possono anche essere costituite da lastre di vetro di sicurezza rispondenti alle prescrizioni degli .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-29;1497#art-r-20