Regolamento›Capo III
Art. 31
Illuminazione della cabina
In vigore dal 1 dic 1963
31.1 Negli ascensori di categoria A e B la cabina, deve essere illuminata permanentemente durante il servizio con lampada elettrica di potenza non minore di 10 W.
Nei montacarichi di categoria C la cabina deve potersi illuminare, durante le operazioni di carico e scarico, con lampada elettrica di potenza non minore di 10 W.
31.2 Sopra il tetto e sotto il pavimento della cabina devono essere disposte prese per una lampada portatile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-29;1497#art-r-31