RegolamentoCapo III

Art. 32

Paracadute della cabina

In vigore dal 1 dic 1963
32.1 Le cabine sostenute con funi o catene portanti devono essere provviste di paracadute idoneo a fermare la cabina in discesa, con carico equivalente alla portata, nei casi seguenti: a) nelle cabine sostenute con due funi o catene, nel caso di allenamento o rottura anche di una sola fune o catena e nel caso di eccesso di velocità; b) nelle cabine sostenute con tre o più funi o catene, nel caso di rottura di tutte le funi o catene e nel caso di eccesso di velocità. Se, però, le funi o catene sono calcolate con coefficiente di sicurezza non minore di 16, l'azione del paracadute nel caso di rottura delle funi o catene non è richiesta. 32.2 Nel caso di eccesso di velocità, il paracadute deve agire entro i limiti seguenti: per velocità di esercizio fino a 0,6 m/s, entro 0,85 m/s; per velocità di esercizio oltre 0,6 m/s e fino a 1,5 m/s; per un aumento della velocità non maggiore del 40%; per velocità di esercizio, oltre 1,5 m/s e fino a 2,5 m/s; per un aumento della velocità non maggiore del 33%; per velocità di esercizio oltre 2,5 m/s, per un aumento della velocità maggiore del 25%. 32.3 Negli impianti aventi velocità di esercizio maggiore di 0,85 m/s, e negli ascensori di categoria A montalettighe aventi velocità di esercizio maggiore di 0,5 m/s, il paracadute deve fermare la cabina progressivamente. 32.4 Il funzionamento del limitatore di velocità deve potersi verificare durante l'esercizio. 32.5 L'allentamento o la rottura anche di una sola fune o catena portante, o l'azione del paracadute, devono causare la fermata del macchinario. 32.6 Se l'argano non è sufficientemente autofrenante per impedire, con freno aperto e motore non alimentato, l'eccesso di velocità della cabina netta, salita oltre i limiti predetti, o se l'argano è mosso da motore a corrente continua, deve essere applicato un dispositivo per impedire l'eccesso di velocità o un interruttore di sicurezza per fermare il macchinario. 32.7 Il paracadute non deve agire in salita. 32.8 Negli impianti con catene di appoggio il paracadute non è richiesto. In questi trapianti la velocità di esercizio deve essere non maggiore di 0,85 m/s e l'argano deve essere autofrenante in modo che, con freno aperto e motore non alimentato, l'aumento della velocità sia non maggiore del 40%.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-29;1497#art-r-32

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