RegolamentoCapo II

Art. 13

Installazioni in ambienti speciali

In vigore dal 1 dic 1963
13.1 I dispositivi meccanici installati in ambiente umido o esposto alle intemperie devono essere costruiti con materiale idoneo, o devono essere provvisti di protezione adeguata. Le linee e gli apparecchi elettrici devono essere stagni. 13.2 I dispositivi meccanici installati in ambiente corrosivo devono essere costruiti con materiale idoneo, o devono essere provvisti di protezione adeguata. Anche le linee e gli apparecchi elettrici devono essere provvisti di protezione adeguata. 13.3 Le guide della cabina e del contrappeso installate in ambiente dove esiste il pericolo di esplosioni possono essere non metalliche. Le linee e gli apparecchi elettrici devono essere provvisti di idonea protezione antideflagrante. 13.4 L'isolamento dei cavi delle linee installate in ambiente speciale deve essere non minore del grado 3.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-29;1497#art-r-13

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Installazioni in ambienti speciali (Art. 13 Approvazione del regolamento per gli ascensori ed i montacarichi in servizio privato.) — Testo vigente | Portale Normativo