RegolamentoCapo II

Art. 8

Illuminazione

In vigore dal 1 dic 1963
8.1. Il vano di corsa per la cabina, quando è completamente chiuso con pareti opache, deve essere provvisto di impianto di illuminazione. 8.2 Gli ambienti dove sono disposti gli accessi dei piani, o le aperture di carico, devono essere provvisti di impianto di illuminazione. 8.3 I locali del macchinario e delle pulegge di rinvio devono essere provvisti di impianto di illuminazione e battuta della porta. 8.4 I corridoi e le scale di accesso ai locali del macchinario e delle pulegge di rinvio devono essere provvisti di impianto di illuminazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-29;1497#art-r-8

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