RegolamentoCapo II

Art. 9

Protezione antincendio

In vigore dal 1 dic 1963
9.1 Quando il vano di corsa è completamente chiuso le pareti devono essere di materiale incombustibile, e le porte dei piani o i portelli delle aperture di carico ed i relativi telai di battuta devono avere sufficiente resistenza al fuoco. 9.2 Le aperture per il passaggio delle funi e delle catene nel vano di corsa devono essere le più piccole possibili. 9.3 Le canne fumarie adiacenti al vano di corsa o al locale del macchinario, devono essere isolate termicamente da questi. 9.4 Gli impianti, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 m., installati negli edifici civili aventi altezza di gronda maggiore di 24 m. e gli impianti installati negli edifici industriali devono avere ubicazione e protezioni antincendio rispondenti ai regolamenti del locale Comando dei vigili del fuoco o della Direzione generale dei servizi, antincendio. In questi impianti il vano di corsa e il locale del macchinario devono essere isolati dagli altri ambienti interni dell'edificio per mezzo di pareti cieche di materiale incombustibile e di porte cieche, e devono avere in alto una apertura od un camino per scaricare, all'aria libera, il fumo che si formasse in essi a causa di un eventuale incendio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-29;1497#art-r-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo