RegolamentoCapo II

Art. 11

Impianto di terra

In vigore dal 1 dic 1963
11.1 Le carcasse dei motori, l'argano, le incastellature dei quadri elettrici, le scatole metalliche degli apparecchi elettrici del locale del macchinario, del vano di corsa e della cabina, le proiezioni metalliche del vano di corsa portanti linee od apparecchi elettrici devono essere collegati fra loro e il complesso deve essere collegato a terra. 11.2 Il conduttore della linea di terra dei motori di sollevamento e del quadro elettrico portante apparecchi collegati nel circuito relativo deve avere sezione non minore di quella del conduttore della linea di alimentazione relativa, con un minimo di 5 mm² se di rame; di 20 mm² se di ferro zincato; di 200 mm² se sono usate le strutture di ferro dell'impianto. 11.3 Il conduttore della linea di terra degli altri apparecchi elettrici e delle protezioni metalliche del vano di corsa portanti linee od apparecchi elettrici deve avere sezione non minore di quella del conduttore della linea di alimentazione relativa, con un minimo di 2,5 mm² se di rame e di 20 mm² se di ferro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-29;1497#art-r-11

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Impianto di terra (Art. 11 Approvazione del regolamento per gli ascensori ed i montacarichi in servizio privato.) — Testo vigente | Portale Normativo