RegolamentoCapo II

Art. 7

Accessi ai locali del macchinario e delle pulegge di rinvio

In vigore dal 1 dic 1963
7.1 I locali del macchinario e delle pulegge di rinvio devono avere accesso diretto, agevole e sicuro. 7.2 Le scale verticali e le scale asportabili non sono ammesse, salvo quanto indicato per i montacarichi di categoria D aventi portata non maggiore di 50 Kg.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-29;1497#art-r-7

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