Regolamento›Capo II
Art. 5
Strutture portanti del macchinario e delle pulegge di rinvio
In vigore dal 1 dic 1963
5.1 Le strutture portanti del macchinario e delle pulegge di rinvio devono essere calcolate per sostenere i carichi fissi più 1,5 volte il carico statico massimo trasmesso dalle funi o catene portanti, compreso il loro peso proprio, con coefficiente di sicurezza non minore di 6 per le strutture di acciaio e per quelle di cemento armato.
5.2 Le travi portanti, calcolate con il carico precedente, non devono avere freccia elastica maggiore di 1/1500 della loro lunghezza libera.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-29;1497#art-r-5