Regolamento›Capo I
Art. 2
Categorie
In vigore dal 1 dic 1963
Agli effetti delle presenti norme, agli ascensori ed i montacarichi secondo le loro caratteristiche sono classificati nelle seguenti categorie:
categoria A: ascensori adibiti al trasporto di persone;
categoria B: ascensori adibiti al trasporto di cose accompagnate da persone;
categoria C: montacarichi adibiti al trasporto di cose con cabina accessibile alle persone per le sole operazioni di carico e scarico; categoria D: montacarichi a motore adibiti al trasporto di cose con cabina non accessibile alle persone e di portata non inferiore a Kg. 25;
categoria E: ascensori a cabine multiple a moto continuo adibiti al trasporto di persone.
Un ascensore di categoria B può essere adibiti anche al trasporto di sole persone addette all'azienda utente.
Un montacarichi si definisce con cabina non accessibile alle persone e quindi appartenente alla cat. D, quando il bordo inferiore delle aperture di carico è ad altezza non minore di 0,80 m., dal piano di calpesto, e la cabina ha una altezza libera non maggiore di 1,20 m. oppure è provvista di ripari intermedi fissi, estesi a tutta la sezione della cabina, tali che gli spazi liberi risultanti siano di altezza non maggiore di 1,20 m.
La portata di un montacarichi di cat. D non può essere maggiore di 250 Kg.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-29;1497#art-r-2