Regolamento›Capo II
Art. 13
13 / 88Installazioni in ambienti speciali
In vigore dal 1 dic 1963
13.1 I dispositivi meccanici installati in ambiente umido o esposto alle intemperie devono essere costruiti con materiale idoneo, o devono essere provvisti di protezione adeguata.
Le linee e gli apparecchi elettrici devono essere stagni.
13.2 I dispositivi meccanici installati in ambiente corrosivo devono essere costruiti con materiale idoneo, o devono essere provvisti di protezione adeguata. Anche le linee e gli apparecchi elettrici devono essere provvisti di protezione adeguata.
13.3 Le guide della cabina e del contrappeso installate in ambiente dove esiste il pericolo di esplosioni possono essere non metalliche.
Le linee e gli apparecchi elettrici devono essere provvisti di idonea protezione antideflagrante.
13.4 L'isolamento dei cavi delle linee installate in ambiente speciale deve essere non minore del grado 3.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-29;1497#art-r-13