Regolamento›Capo II
Art. 19
19 / 88Manutenzione
In vigore dal 1 dic 1963
19.1 Il manutentore deve avere a sua esclusiva disposizione i dispositivi indicati dall' e deve provvedere alla manovre di emergenza.
19.2 Nel caso di emergenza la manovra a mano dell'argano può essere fatta anche dal personale di custodia istruito per questo scopo.
19.3 Il manutentore deve provvedere, periodicamente, secondo le esigenze dell'impianto:
a) a verificare il regolare funzionamento del dispositivi meccanici ed elettrici e, particolarmente, il regolare funzionamento delle porte dei piani e delle serrature;
b) a verificare lo stato di conservazione delle funi e delle catene;
c) alle operazioni normali di pulizia e di lubrificazione delle parti.
19.4 Il manutentore deve pure provvedere, almeno una volta ogni sei mesi, negli ascensori di categoria A, B ed E e, almeno una volta all'anno, nei montacarichi di categoria C e D:
a) a verificare l'integrità e l'efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza;
b) a verificare minutamente le funi, le catene e i loro attacchi;
c) a verificare l'isolamento dell'impianto elettrico e la efficienza del collegamenti con la terra;
d) ad annotare i risultati di questi verifiche sul libretto prescritto dalla legge.
19.5 Il manutentore deve pure promuovere tempestivamente la riparazione o la sostituzione delle parti rotte o logorate, e a verificarne l'avvenuta esecuzione.
19.6 Il proprietario deve provvedere prontamente a detta riparazione o sostituzione, mediante personale esperto.
19.7 Nel caso che il manutentore rilevi un pericolo in atto, deve sospendere immediatamente il servizio dell'elevatore, fino a quando l'impianto non sia stato riparato, e deve, altresì, informare il proprietario e l'Organo di ispezione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-29;1497#art-r-19