Regolamento›Capo III
Art. 49
Manovra di emergenza
In vigore dal 1 dic 1963
Gli impianti, quando sia ritenuto necessario, devono essere provvisti dei dispositivi seguenti per la manovra di emergenza:
a) un dispositivo ad azione manuale continua per permettere il movimento della cabina con una porta dei piani aperta;
b) un dispositivo per aprire dall'esterno la porta della cabina;
c) una chiave speciale per le eventuali porte di emergenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-29;1497#art-r-49