Art. 49 · Manovra di emergenza
RegolamentoCapo III

Art. 49

49 / 88

Manovra di emergenza

In vigore dal 1 dic 1963
Gli impianti, quando sia ritenuto necessario, devono essere provvisti dei dispositivi seguenti per la manovra di emergenza: a) un dispositivo ad azione manuale continua per permettere il movimento della cabina con una porta dei piani aperta; b) un dispositivo per aprire dall'esterno la porta della cabina; c) una chiave speciale per le eventuali porte di emergenza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-29;1497#art-r-49