RegolamentoCapo III

Art. 45

Organi di manovra

In vigore dal 1 dic 1963
45.1 Nelle cabine degli ascensori di categoria A e B deve essere disposto, in posizione evidente, un interruttore o un bottone per fermare il movimento della cabina in qualsiasi momento. L'interruttore o il bottone deve essere di colore rosso, con la dicitura "ALT". 45.2 Nei montacarichi di categoria C i comandi per la manovra devono essere disposti all'esterno del vano di corsa. 45.3 Gli impianti, esclusi quelli con manovra collettiva o di precedenza, devono essere provvisti di un dispositivo per impedire l'effetto delle chiamate dai piani nelle condizioni seguenti: a) durante il movimento della cabina; b) per non meno di 4 secondi dopo la fermata della cabina; c) per non meno di 4 secondi dopo la chiusura delle porte, negli ascensori di categoria A e B aventi aventi porte a mano; questo ritardo non è richiesto quando la cabina non è occupata; d) per non meno di 4 secondi l'apertura delle porte o dopo l'entrata di una persona nella cabina, negli ascensori di categoria A e B aventi porte automatiche.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-29;1497#art-r-45

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Organi di manovra (Art. 45 Approvazione del regolamento per gli ascensori ed i montacarichi in servizio privato.) — Testo vigente | Portale Normativo