RegolamentoCapo III

Art. 44

Interruttori di extracorsa

In vigore dal 1 dic 1963
44.1 Gli impianti devono essere provvisti di interruttori di extracorsa per fermare il macchinario quando la cabina oltrepassi i piani estremi della distanza minima compatibile con il funzionamento normale dell'impianto stesso, e prima che la cabina o il contrappeso appoggi sugli arresti fissi o sugli ammortizzatori. 44.2 Gli interruttori di extracorsa devono venire aperti ed essere mantenuti aperti dallo spostamento della cabina, con organi meccanici indipendenti da quelli che agiscono sugli interruttori di fermata. 44.3 Gli interruttori di extracorsa devono interrompere la corrente di alimentazione del motore di sollevamento e del freno o direttamente, o per mezzo di contatore apposito, o per mezzo dei contattori di manovra, purchè almeno due di questi concorrano a completare il circuito del motore di sollevamento e quello del freno per ciascun senso di movimento. Quando la cabina è in extracorsa il macchinario si deve fermare anche se si verifichi una sola delle condizioni seguenti: mancata apertura dell'interruttore di fermata, mancata apertura dell'interruttore di extracorsa, mancata apertura di un solo contatore o rete, contatto a terra accidentale del circuito di manovra. 44.4 Gli argani con tamburo, con catene portanti, devono essere provvisti anche di un interruttore di extracorsa aperto meccanicamente dal movimento dell'argano. 44.5. Negli impianti con catene di appoggio gli interruttori di extracorsa non sono richiesti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-29;1497#art-r-44

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Interruttori di extracorsa (Art. 44 Approvazione del regolamento per gli ascensori ed i montacarichi in servizio privato.) — Testo vigente | Portale Normativo