Regolamento›Capo III
Art. 42
Guide della cabina
In vigore dal 1 dic 1963
42.1 Le cabine devono muoversi tra guide rigide, metalliche salvo quanto indicato dall'. Le guide devono essere fissate a robusti ancoraggi.
42.2 Le guide devono avere lunghezza sufficiente per assicurare la guida della cabina fino ai limiti estremi dell'extracorsa.
42.3 Le guide devono sostenere la spinta orizzontale trasmessa dalla cabina normalmente sospesa, in qualsiasi posizione della corsa, con carico uguale alla portata distribuito uniformemente su una metà qualsiasi pavimento. In ogni caso detta spinta, da considerare nel calcolo, deve essere non minore di 80 Kg nella direzione del piano delle guide, e non minore di 40 Kg. nella direzione normale al piano delle guide. Ogni guida calcolata come una trave semplicemente appoggiata a due ancoraggi consecutivi, deve sostenere la spinta indicata, con coefficiente di sicurezza non minore di 1 e con freccia elastica non maggiore di 7 mm.
42.4 Le guide devono resistere, entro i limiti di elasticità alla azione del paracadute.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-29;1497#art-r-42